consulenza ambientale Milano

Predisposizione Autorizzazione Unica Ambientale

L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) è un provvedimento autorizzativo ambientale, istituito dal d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (G.U. n. 124 del 29/05/2013) adottato dalla Provincia / Città Metropolitana (Autorità competente) e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) che sostituisce, in un unico titolo, vari atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale previste dalle normative di settore.

In particolare l’A.U.A. sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

  • l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue (art. 124 D.Lgs. 152/2006);
  • la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (art. 112 D.Lgs. 152/2006);
  • l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006);
  • l’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.Lgs. 152/2006);
  • la comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8 L. 447/1995);
  • l’autorizzazione all’uso di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 99 D.Lgs. 99/1992);
  • la comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate (artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006).

L’Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di 15 anni decorrenti dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P.. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza dell’A.U.A.

Per quanto concerne le casistiche in cui è obbligo o facoltà del Gestore richiedere l’A.U.A., si rimanda alla Circolare del M.A.T.T. del 7.11.2013 ed alle circolari e regolamentazioni regionali.

L’A.U.A. deve obbligatoriamente essere richiesta dalle piccole e medie imprese (come definite dal D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 all’art. 2) e dagli stabilimenti non soggetti alla disciplina dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) che sono assoggettati al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui ai precedenti punti da a) a g).

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione dell’A.U.A., oltre all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), anche i seguenti procedimenti:

procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e delle procedure abilitative semplificate di cui al D.Lgs. 28/2011;
autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006;
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 20/2007

L’istanza di A.U.A. deve essere presentata per via telematica al S.U.A.P. territorialmente competente che è tenuto ad inoltrarla tempestivamente, sempre per via telematica, alla Provincia e ai Soggetti competenti.

La domanda di A.U.A. deve essere presentata utilizzando il modello regionale. In base al regolamento stesso ciascun S.U.A.P. può optare per la piattaforma regionale MUTA ovvero per quella del sistema camerale ImpresaInUnGiorno.

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