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Predisposizione annuale “Bilancio di massa” e “Piano gestione solventi”

L’art. 275 del decreto legislativo n.152/2006 riprende la Direttiva 2004/42/CE in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e si applica alle attività produttive elencate nella parte II dell’Allegato III alla parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006, queste attività devono rispettare i valori limite negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa oppure i valori limite di emissione totale, indicati nella parte III dell’allegato III.

Il piano di gestione dei solventi deve essere redatto almeno una volta all’anno per ciascuna ”attività di COV” seguendo le linee guida definite nella parte V allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006.

Il Piano gestione solventi dovrà essere riferito al periodo 1/1-31/12 di ogni anno e trasmesso a tutti gli enti competenti entro marzo dell’anno successivo o secondo la periodicità indicata in autorizzazione. Tale piano dovrà contenere tutti i dati che permettano la verifica della conformità dell’impianto alle prescrizioni di cui all’articolo 275 del decreto legislativo n.152/2006 e/o delle prescrizioni dell’autorizzazione).

Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l’elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.

I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa. I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività).
O1. Emissioni negli effluenti gassosi. O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5. O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo. O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria e scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8). O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti. O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio. O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto 07. O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.
Formule di Calcolo:
F = 11 - O1 - O5- O6- O7 - O8 oppure F = O2 + O3 + O4 + O9. Questo parametro può essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantità. Alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di captazione del processo. La determinazione delle emissioni diffuse può essere effettuata mediante una serie completa di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.
E = F + O1 dove F è l'emissione diffusa quale definita sopra. Per valutare la conformità al valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, stabilito nell'autorizzazione, il valore [E] è riferito al pertinente parametro specifico.
C = I1 - O8
I = I1 + 12

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