Scadenze in arrivo: 30 dicembre 2025 Regolamento UE 2023/1115 (EUDR): deforestazione zero e nuove responsabilità per le imprese
Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, è il nuovo provvedimento europeo. Impone obblighi stringenti agli operatori economici per contrastare il fenomeno globale della deforestazione e stabilisce criteri precisi per l’immissione e l’esportazione di alcune materie prime e prodotti derivati all’interno e all’esterno del mercato UE.
A partire dal 30 dicembre 2025, le imprese non qualificabili come PMI saranno tenute a dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento. Le micro e piccole imprese avranno tempo fino al 30 giugno 2026. E’ evidente che per tutte sarà fondamentale avviare fin da ora un percorso di adeguamento. Le scadenze sono ormai definite e non sono previsti ulteriori rinvii.
Un regolamento per combattere la deforestazione globale
L’adozione dell’EUDR rappresenta un passo importante per rendere le catene di approvvigionamento europee più sostenibili. L’Unione Europea ha riconosciuto la propria responsabilità come uno dei principali mercati di consumo di materie prime la cui produzione è tra le principali cause della deforestazione a livello globale.
Si stima che il consumo europeo di prodotti come olio di palma, soia, cacao, caffè, gomma, legno e carne bovina sia alla base di una quota significativa della deforestazione mondiale, con conseguenze gravi e spesso irreversibili sul clima, sulla biodiversità e sugli equilibri sociali. Secondo il World Resource Istitute, ogni minuto nel mondo si perde la superficie forestale pari a 10 campi da calcio! Dal 1990 al 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste: una superficie più estesa dell’intera Unione europea.
In risposta a tale preoccupante esclalation, il Regolamento EUDR nasce per interrompere il collegamento tra mercato europeo e distruzione delle foreste. Il regolamento EUDR impone una responsabilità chiara a tutti gli operatori: assicurarsi che i prodotti immessi sul mercato o esportati dall’UE siano “deforestation-free”, ovvero non associati alla distruzione o al degrado di aree forestali dopo il 31 dicembre 2020.
Materie prime coinvolte e ambito di applicazione
Il regolamento si applica a sette materie prime considerate a rischio deforestazione: olio di palma, soia, legno, cacao, caffè, bovini e gomma. Rientrano anche molti prodotti derivati – tra cui carta, mobili, cioccolato, cuoio, derivati dell’olio di palma, gomma lavorata – purché contenenti o ottenuti a partire dalle materie prime citate.
L’obbligo riguarda sia chi immette per la prima volta sul mercato europeo i prodotti (operatori), sia chi li commercializza all’interno dell’UE (commercianti), includendo quindi importatori, produttori, distributori e grossisti. Le esportazioni verso Paesi terzi sono anch’esse soggette al rispetto del regolamento, che si applica quindi a tutte le direzioni del flusso commerciale.
Obblighi di due diligence per la conformità EUDR
Il cuore del regolamento risiede nell’obbligo per le imprese di applicare un sistema di due diligence ossia di dovuta diligenza per ogni materia prima o prodotto regolamentato. Non si tratta di un semplice adempimento documentale, ma di una procedura sostanziale che deve garantire:
- Assenza di deforestazione: la merce non deve provenire da terreni deforestati o soggetti a degrado dopo il 31 dicembre 2020.
- Conformità legale: la produzione deve essere avvenuta nel rispetto di tutte le leggi pertinenti del Paese di origine, comprese quelle in materia ambientale, agricola, sociale, fondiaria e dei diritti delle popolazioni indigene.
- Siano rispettati i diritti umani fondamentali e i principi di legalità internazionale: si estende l’obbligo di conformità anche a una serie di criteri sociali fondamentali, tra cui:
- rispetto dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali;
- tutela contro il lavoro minorile e il lavoro forzato;
- prevenzione della corruzione e delle pratiche illecite lungo la catena di fornitura.
Il processo di due diligence prevede la raccolta di informazioni dettagliate sulla filiera – tra cui l’ubicazione geografica precisa dei terreni, la tipologia di produzione, i fornitori coinvolti – e una valutazione del rischio che le merci possano essere associate a deforestazione o a violazioni legali. Se il rischio non può essere considerato trascurabile, l’impresa è tenuta ad adottare misure di mitigazione adeguate.
Tutte le attività svolte nell’ambito della due diligence devono essere documentate, archiviate per almeno cinque anni e messe a disposizione delle autorità competenti in caso di controllo. Inoltre, il sistema deve essere sottoposto a verifica interna periodica, per garantire che rimanga aggiornato, efficace e coerente con l’evoluzione normativa e geopolitica.
Conseguenze in caso di mancata applicazione
Il mancato rispetto del Regolamento EUDR comporta conseguenze significative. I prodotti non conformi non potranno essere commercializzati all’interno dell’Unione Europea, né esportati. Si tratta di una esclusione dal mercato a tutti gli effetti, con un impatto immediato sulla continuità operativa delle aziende coinvolte.
A ciò si aggiungono le sanzioni amministrative previste dagli Stati membri, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Cosa devono fare le aziende
Adeguarsi al Regolamento EUDR richiede un lavoro tecnico, organizzativo e strategico. Le imprese devono:
- mappare le proprie filiere di approvvigionamento;
- raccogliere dati completi e affidabili dai fornitori;
- predisporre una valutazione formale del rischio per ogni prodotto regolamentato;
- attivare, se necessario, misure di mitigazione;
- formalizzare la dichiarazione di due diligence.
L’adeguamento al Regolamento EUDR implica il coinvolgimento di più funzioni: acquisti, qualità, compliance, sostenibilità e direzione che devono collaborare per garantire la corretta applicazione della due diligence.
Conclusione: un’opportunità da cogliere con metodo
L’EUDR segna un cambiamento strutturale nelle regole del commercio internazionale. Non si tratta solo di un tema ambientale, ma di un requisito essenziale per mantenere l’accesso al mercato europeo. Per le imprese, l’adeguamento richiede un approccio sistematico che integri procedure di due diligence nei processi aziendali, con il coinvolgimento delle funzioni acquisti, qualità, compliance e sostenibilità.
La corretta applicazione del regolamento implica la capacità di raccogliere dati affidabili sulla filiera, valutarne i rischi e mantenere aggiornati i sistemi di controllo, così da assicurare nel tempo la conformità normativa.
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